Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo.

Quanto agli effetti, il segreto di Stato:

  • impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto

  • si differenzia dalle classifiche di segretezza (la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo) che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria

Considerata l’importanza degli effetti, la legge prevede dei limiti all’esercizio di questa prerogativa del Presidente del Consiglio:

  • limiti oggettivi: il segreto di Stato non può mai riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale (ipotesi già prevista dalla legge 801/77) o concernenti fatti di terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di stampo politico-mafioso (ipotesi aggiunte dalla riforma)

  • sistema di controllo: il Presidente del Consiglio deve comunicare i casi di conferma del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, se ritiene infondata l’opposizione, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni

  • limiti temporali: la durata del vincolo non è più illimitata ma fissata in 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio. La durata complessiva non può essere superiore a 30 anni

Infine, la legge 124/07 dispone che se l’opposizione del segreto di Stato determina un contrasto con l’Autorità giudiziaria a decidere sia la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può, in nessun caso, essere opposto.

La nuova legge del 2007 sui servizi segreti e il segreto di Stato

La Legge 3 agosto 2007 n. 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” (il testo in vigore è quello modificato dal decreto legge n. 85/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 121/2008, e dal decreto legge n. 78/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 102/2009) è stata approvata sotto la Presidenza del Consiglio di Romano Prodi. La legge dovrebbe essere stata approvata con una vasta convergenza di tutte le forze politiche.

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/legge_124_2007

La legge disciplina e riforma l’attività dei servizi segreti e del segreto di Stato così come erano in precedenza regolati dalla legge 801 del 1977. La nuova legge è costituita da 46 articoli.

La nuova legge ha inevitabilmente comportato anche la ridenominazione degli organi competenti (vecchio vizio nazionale: Sim, Sifar, Sid, Sismi-Sisde-Cesis)

Il SISMI è stato trasformato in AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna),

Il SISDE è stato trasformato in AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna),

Il CESIS è stato trasformato in DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza),

Il CIIS è stato trasformato in CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

Gli articoli della nuova legge che riguardano il segreto di Stato sono i seguenti:

Art. 39 (Segreto di Stato)

Art. 40 (Tutela del segreto di Stato)

Art. 41 (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

Art. 42 (Classifiche di segretezza)

La riforma in breve

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/riforma_in_breve

Una efficace tabella sinottica, già compilata, permette di confrontare la vecchia e la nuova legislazione.

Prima
(legge 801/1977 – abrogata)

Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:fatti eversivi dell’ordine costituzionale

Adesso
(legge 124/2007)

l segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Non possono essere coperti dal segreto di Stato:

fatti eversivi dell’ordine costituzionale

fatti di terrorismo

fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato

associazione di tipo mafioso

scambio elettorale di tipo politico-mafioso

Limite temporale

Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15.

Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell’opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni).

Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

 

La durata del segreto di Stato Una delle principali novità della nuova legge è costituita dal vincolo di durata del segreto di Stato, fissato al massimo in 30 anni (ossia 15 anni prolungabili di altri 15).

La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni” (art. 39, comma 8).

 


Nel pantano

 

Comunque a più di tre anni dall’entrata in vigore della nuova legge, mancano ancora i regolamenti attuativi e tutta la materia è arenata in un gigantesco pantano.

Dai meandri segreti della burocrazia statale qualche “pensatore” degli “arcana imperii” deve aver ritenuto che 30 anni siano troppo pochi per scoperchiare i vari vasi di Pandora conservati nelle segrete stanze. Così il governo Berlusconi ha istituito una commissione – la cosiddetta Commissione Granata (dal nome di un ex presidente della Corte costituzionale – che ha depositato una sua relazione alla fine di giugno 2010).

Nella sostanza la commissione ha prospettato l’opzione di prolungare il segreto di Stato oltre i 30 anni stabili dalla legge approvata. Da quel che si sa, tutto sembra ancora fermo.

Operazione trasparenza o regressione nella preistoria tecnologica?

Una smossa alla palude è venuta a novembre 2010 dalla sentenza di assoluzione per la strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974.

Il 25 novembre è stata inoltrata una petizione Al Presidente della Repubblica, al Presidente del consiglio e ministri interessati, ai Presidenti di Copasir e delle Commissioni parlamentari d’inchiesta per aprire gli archivi e togliere il segreto di Stato sulla stagione del terrorismo in Italia.

Sito del Corriere

http://www.corriere.it/politica/10_novembre_25/appello-piazza%20loggia_152f260e-f87b-11df-a985-00144f02aabc.shtml

Sito della Repubblica

http://temi.repubblica.it/repubblica-appello/?action=vediappello&idappello=391200&ref=HRER2-1

http://www.repubblica.it/politica/2010/11/25/news/appello_i_primi_formatari-9488831/

Nella petizione c’è un importante richiamo al Freedom of Information Act americano, un provvedimento che segnerebbe davvero una svolta storica nella regolamentazione di questa delicata e cruciale questione. Rimarrà solo un “pio desiderio”.

In questo frangente la questione del segreto di Stato si è intrecciata con un’altra tematica parallela, ossia quella dell’accessibilità della documentazione accumulatasi nell’archivio della Commissione stragi, oggi depositato all’Archivio storico del Senato della Repubblica.

Nella primavera del 2008, in occasione del trentesimo anniversario della strage di via Fani, del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, una lodevole iniziativa degli archivisti dell’Archivio storico del Senato aveva messo in Internet una funzionale banca dati che permetteva di accedere a 129 dei 130 volumi degli atti della Commissione Moro (resi pubblici su carta tra il 1983 e il 1996), e agli atti della Commissione Stragi (1988-2001) per quanto riguardava un cospicuo numero di Relazioni stese dagli stessi commissari (circa 2000 pp.) e tutti i resoconti stenografici delle sedute; altro materiale accessibile erano le rassegne stampa.

In quella primavera erano state rese accessibili anche le carte del filone di indagine riguardante il caso Moro. Inspiegabilmente, nel senso che non risulta sia stata fornita una motivazione pubblica, nel 2009 queste carte del caso Moro sono state sottratte alla consultazione.

Il 6 dicembre 2010, in Sala Caduti di Nassirya, si è tenuta la Presentazione dell’Archivio Informatico della ex Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con la partecipazione del presidente del Senato Renato Schifani, del senatore Roberto Centaro, dello storico prof. Salvatore Sechi, di Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, di Giovanni Pellegrino, già Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella 12ª e 13ª legislatura.

Di grande rilievo il discorso di Schifani, che annuncia quella che sembra una gigantesca operazione di trasparenza documentaria: alle parole seguiranno i fatti? Per il momento sono seguite solo delle beffe. Infatti dallo stesso sito del Senato (sezione dell’Archivio storico dello stesso Senato) è stato rimosso il link che permetteva di accedere alla banca dati della Commissione stragi e della Commissione Moro (in realtà fortunatamente ancora presente in rete, basta sapere l’indirizzo, che non tutti necessariamente conoscono).

Il caso è da seguire, perché cela parecchi tranelli, da esplicitare.

Per l’audio (1h 17 m) accedere al sito di Radio radicale

http://www.radioradicale.it/scheda/316895/presentazione-dellarchivio-informatico-della-ex-commissione-parlamentare-dinchiesta-sul-terrorismo-in-ital

Per il testo di Schifani

http://www.senato.it/notizie/21397/276820/300368/301044/301045/gennotizianew.htm

http://presidente.senato.it/discorsi/42936/47155/attopresidente.htm

Alcuni riferimenti bibliografici

Gianni Flamini e Claudio Nunziata, Segreto di Stato: uso e abuso, Roma: Editori riuniti (Il caso italiano), 2002, 190 pp.

Abolizione del segreto di stato per delitti di strage e terrorismo: proposta di legge di iniziativa popolare, 2 agosto 1990, Unione familiari delle vittime per stragi, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Treno Italicus, Stazione di Bologna, Bologna: Tip. Moderna, 1990, 7, 4 pp.

Fabrizio Clementi e Aldo Musci, Il segreto di Stato: dal caso Sifar alla giustizia negata di Ustica e Bologna: profili giuridici e prospettive di riforma, Roma: Editori riuniti riviste, stampa 1990 (Suppl. a: Democrazia e diritto, settembre-dicembre 1990, n. 5-6), 290 pp.

Angelo de Feo, Il segreto di Stato: storia di imbrogli e di ricatti, Milano: Nuovi autori (Saggistica), 1990, 312 pp.

“Segreto funzionale e segreto di Stato” pubblicato nel corso della XIV Legislatura dal Servizio studi, documentazione e ricerche della Camera dei Deputati che contiene, in calce, l’elencazione di tutti i segreti di Stato opposti dai governi dall’entrata in vigore della legge 24 ottobre 1977 n° 801.

http://www.scribd.com/doc/32978133/Servizi-Di-Informazione-e-Segreto-Di-Stato-Nella-Legge-n-124-Del-2007-Giupponi